Collaudi

Il Collaudo costituisce l’atto tecnico amministrativo di conclusione di un appalto attraverso la cui formalizzazione la pubblica amministrazione o il semplice privato sono messi nelle condizioni di accettare l’opera e di liquidare il conto economico all’impresa. È, cioè, l’atto attraverso il quale il tecnico nominato accerta la conformità dell’opera alle prescrizioni contrattuali e definisce i crediti dell’appaltatore.

 

Il Collaudo ha una natura tecnico-qualitativa discrezionale essendo demandata al tecnico nominato la scelta dei mezzi di verifica, dei criteri accertativi, delle prove o saggi integrativi e della estensione delle verifiche per fornire il giudizio finale.

 

In tal senso esso non costituisce per il committente un atto definitivo ma solo un giudizio di accettabilità dell’opera e di quantificazione del credito da liquidare all’impresa. La committenza ha la facoltà di non accettare il collaudo e rendere nulle le conclusioni del certificato rilasciato. Tale facoltà, però, deve essere chiaramente motivata ed è sancita dal D.P.R. 554/99. L’accettazione, invece, della certificazione di collaudo costituisce il primo passo verso la conclusione del contratto d’appalto. Questo si ritiene esaurito solo con la approvazione del Collaudo da parte della committenza.

 

IL COLLAUDO – Finalità e tempi

 

Il procedimento di collaudo ai sensi dell’art. 187 del D.P.R. 554/99 ha le seguenti finalità:

  1. Verificare e certificare che le opere siano state eseguite in conformità alle prescrizioni di contratto, alle eventuali varianti o atti aggiuntivi approvati dalla committenza e secondo la regola dell’arte.
  2. Verificare che i dati di contabilità ed i documenti economici giustificativi corrispondano allo stato di fatto eseguito per dimensioni, forma, quantità e qualità.
  3. Verificare che i lavori siano stati pagati con i prezzi di contratto o con eventuali nuovi prezzi appositamente concordati nel corso dei lavori.
  4. Procedere all’esame delle riserve dell’appaltatore (quando formalmente valide e tempestivamente espresse) sulle quali non sia intervenuta una risoluzione in via amministrativa.

Il collaudo tecnico- amministrativo deve essere completato entro sei mesi della data di ultimazione dei lavori come indicata nel Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto dalla D.L. in contraddittorio con l’impresa (art. 192 D.P.R. 554/99). Per lavori di particolare complessità o per esigenze di verifica differita nel tempo, la committenza può consentire deroghe al termine di sei mesi. Di tali situazioni deve essere riferito nel Capitolato Speciale d’Appalto.

 

IL COLLAUDO – Operazioni procedurali

LA NOMINA:

  1. La committenza nomina il tecnico.
  2. Il requisito deve essere quello di laurea in ingegneria od architettura. Tutti i membri devono avere almeno dieci anni di iscrizione all’albo.

Esame della documentazione e visite in cantiere.

Preliminarmente ad ogni altra operazione è obbligo del collaudatore quello di analizzare attentamente la documentazione contrattuale ed in particolare:

  1. Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto (se esistente).
  2. Atti contabili progettuali.
  3. Computo metrico estimativo.
  4. Analisi Prezzi ed Elenco Prezzi.
  5. Elaborati grafici del progetto esecutivo.
  6. Cronoprogramma (se esistente).

Il collaudatore deve eventualmente rilevare ogni eventuale discordanza tra atti documentali.

 

 

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE E VISITE IN CANTIERE

Il collaudatore definisce cadenza e numero delle visite in cantiere nel corso della esecuzione dell’opera. In ogni caso andranno fissate dal collaudatore visite ogni qual volta ci si trovi di fronte a situazioni quali:

  1. Scavi o lavorazioni la cui verifica risulti complessa o non realizzabile completata l’esecuzione.
  2. Interruzione delle lavorazioni o andamento anomalo rispetto al cronoprogramma di progetto.

 

CONTROLLO della CONTABILITÀ dei LAVORI:

Il collaudatore ha compito di accertare la regolarità formale e sostanziale di tutti gli atti documentali relativi alla esecuzione e contabilizzazione dei lavori come redatti dal direttore dei lavori. I documenti che il collaudatore verifica e sui quali si esprime sono:

  1. Giornale dei lavori.
  2. Libretti delle misure.
  3. Liste settimanali.
  4. Sommario del Registro di Contabilità.
  5. Registro di Contabilità.
  6. Stati di avanzamento dei lavori.

 

L’esame della contabilità deve condurre il collaudatore alla convinzione della corretta contabilizzazione delle opere attraverso riscontri quali:

  1. Esatta determinazione delle quantità contabilizzate.
  2. Corretta applicazione del prezzo contrattuale.
  3. Determinazione di eventuale detrazioni per mancata rispondenza tra lavori eseguiti e contabilizzati.
  4. Determinazione di eventuale detrazioni per mancata esecuzione di lavorazioni ordinate.

 

LIQUIDAZIONE FINALE dei LAVORI

Nell’ambito della attività conclusiva del collaudatore, dal punto di vista amministrativo, vi è anche l’esame delle domande e delle riserve avanzate dall’impresa nel corso delle lavorazioni e per le quali non è intervenuta una risoluzione definitiva. Il collaudatore può essere chiamato ad esprimere il proprio parere in merito a tali richieste nella relazione separata e riservata predisposta per la committenza. Il parere, per altro non vincolante, verte tanto sulla efficacia e sulla correttezza formale delle richieste dell’appaltatore, quanto sul merito delle stesse, potendo il collaudatore esprimersi sulla loro quantificazione. Al termine della revisione contabile, dopo aver preso in considerazione anche tutte le eventuali varianti in corso d’opera il collaudatore riporterà nel certificato di collaudo il conto finale rettificato secondo le eventuali correzioni che ha ritenuto opportuno apportare alla contabilità liquidando il credito all’impresa.

 

IL COLLAUDO STATICO

Il collaudo statico costituisce un aspetto specialistico della più ampia attività di collaudo tecnico amministrativo.
Esso riguarda i manufatti rientranti tra quelli indicati nell’art. 1 della Legge n.1086 del 5/11/1971 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”. Ad oggi la legge 1086/71 trova attuazione nel D.M. 14/01/2008 “Nuove Norme Tecniche per le costruzioni”.

 

I requisiti e gli obblighi del collaudatore sono richiamati nell’art. 7 della Legge 1086/71. In particolare:

  • Il collaudo statico deve essere eseguito da ingegnere o architetto iscritto all’alboda almeno 10 anni che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, nella esecuzione e nella direzione dei lavori dell’opera.
  • Il collaudatore statico deve redigere due copie del certificato di collaudo e trasmetterleall’ufficio provinciale del Genio

 

Il paragrafo 9.1. del D.M. 14/01/2008 indica quali sono gli adempimenti del collaudatore statico:

  • Controllodi quanto prescritto dalla norme in merito ai materiali di
  • Ispezionedell’opera nelle varie fasi costruttive degli elementi
  • Esamedei certificati di prova dei materiali articolato in:

 

  1. Accertamentodel numero dei prelievi effettuati e della sua conformità alle prescrizioni di
  2. Controllodi compatibilità degli esiti delle prove con i limiti di accettazione di
  3. Esamedei certificati di cui ai controlli in stabilimento e in ciclo
  4. Controlloe giudizio dell’esito delle eventuali prove di carico eseguite dalla L.

 

Costituiscono, inoltre, prerogativa del collaudatore statico:

  • Esamedella documentazione progettuale, dell’impostazione generale, sia strutturale che geotecnica, degli schemi di calcolo e delle azioni considerate.
  • Esamedelle indagini eseguite in fase di

 

Il collaudatore potrà nel corso dell’attività, richiedere:

  • Ulterioriprove di
  • Provesui materiali utilizzati ed in opera, distruttive e
  • Monitoraggidurante e dopo la collaudazione

 

Al termine della realizzazione dell’opera il collaudatore redige il certificato di collaudo statico dopo aver maturato un giudizio sull’idoneità della struttura, sulla stabilità della stessa e sulla rispondenza statica del realizzato alle finalità di progetto.

 

Il Certificato di collaudo statico comprende solitamente:

  1. Premessacontenente i dati amministrativi
  2. Relazionetecnica descrittiva delle opere
  3. Caratteristichedei materiali utilizzati e normative di
  4. Esitodelle prove di carico eseguite e giudizio sul comportamento sotto prova dell’elemento
  5. Esitodei controlli di accettazione dei
  6. Verbalidi
  7. Certificazionedi Collaudo

 

Anche il collaudo della parte impiantistica di un opera costituisce aspetto specialistico della attività di collaudo tecnico amministrativo. Per le opere di maggiore importanza impiantistica il tecnico deve essere individuato con tali competenze specifiche. Le verifiche da effettuare sono individuate nell’ambito delle differenti tipologie di impianto in ragione delle normative di riferimento.

 

Gli impianti rispetto ai quali risulta necessario procedere con i collaudi sono:

  • Impianto
  • Impianto idrico
  • Impiantidi adduzione del
  • Impianti di
  • Impiantidi spegnimento e di rilevazione
  • Impiantidi
  • Impiantidi risalita (ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici).
  • Impiantidi antieffrazione e

 

Il Collaudo tecnico funzionale degli impianti dovrà comprendere:

  1. Relazioneillustrativa dell’opera con riguardo alla parte
  2. Copiadi tutti gli elaborati di
  3. Esamedella impostazione generale della progettazione e degli schemi di calcolo, del materiale e delle apparecchiature
  4. Esamedella documentazione prodotta dalla L. (da allegare in copia).
  5. Verbaledelle visite di collaudo e delle operazioni
  6. Rapportidi prova relativi a tutti i rilievi e le misurazioni effettuate per controllo e
  7. Certificato di collaudo.